Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo VII

Art. 47

In vigore dal 26 mag 1963
Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-47

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Art. 47 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo