Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo VII

Art. 45

In vigore dal 26 mag 1963
Le tasse, le sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo