Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo VII
Art. 45
45 / 62In vigore dal 26 mag 1963
Le tasse, le sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali.
La tassa di diploma è devoluta all'Erario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-45