Art. 45
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo VII

Art. 45

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In vigore dal 26 mag 1963
Le tasse, le sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-45