Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo VIII
Art. 50
In vigore dal 26 mag 1963
Il mantenimento dell'istituto è assicurato da:
a) Centro ti studi per l'educazione fisica di Firenze;
b) enti e privati, con esso Centro di studi convenzionati;
c) eventuali enti o privati sovventori;
d) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi;
e) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere;
f) rendite del suo patrimonio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-50