Art. 50
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo VIII

Art. 50

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In vigore dal 26 mag 1963
Il mantenimento dell'istituto è assicurato da: a) Centro ti studi per l'educazione fisica di Firenze; b) enti e privati, con esso Centro di studi convenzionati; c) eventuali enti o privati sovventori; d) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi; e) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere; f) rendite del suo patrimonio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-50