Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo VII

Art. 49

In vigore dal 26 mag 1963
La dispensa di cui sopra non è concessa nè all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-49

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Art. 49 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo