Art. 49
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo VII

Art. 49

49 / 62
In vigore dal 26 mag 1963
La dispensa di cui sopra non è concessa nè all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-49