Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo V
Art. 37
37 / 62In vigore dal 26 mag 1963
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-37