Art. 29
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo IV

Art. 29

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In vigore dal 26 mag 1963
L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere Il relativo premio di assicurazione. Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazioni o richieste in caso di pronto soccorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-29