Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 26 mag 1963
Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali.
Il Consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-25