Art. 24
Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo IV

Art. 24

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In vigore dal 26 mag 1963
Oltre al corsi normali, l'istituto organizza, in conformità alle norme di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per Corpi militari o Enti che ne facciano richiesta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-24