Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 26 mag 1963
Il direttore:
a) conferisce, in nome della legge e in virtù dei poteri a lui derivanti dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'istituto e ne autorizza il rilascio;
b) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento didattico e degli uffici;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo, ed il Consiglio dei professori;
d) esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno.
e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo;
f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-11