Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 26 mag 1963
Il Consiglio di amministrazione è convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta espressa domanda per parte di almeno un terzo dei suoi componenti.
Nella gestione amministrativa e contabile dell'istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Università e gli Istituti superiori.
L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza.
Per la validità delle adunanze e richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiamo ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.
Il presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore dell'istituto alla fine di ogni anno accademico redigono e trasmettono al Ministero della pubblica istruzione e al Centro di studi per l'educazione tisica e l'attivila sportiva di Firenze una relazione generale delle attività dell'Istituto e un rendiconto amministrativo del medesimo. Il presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che ritiene opportuni per il migliore andamento dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima successiva adunanza.
L'opera del Consiglio di amministrazione è gratuita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-7