Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo II

Art. 5

In vigore dal 26 mag 1963
Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del presidente e di un vice-presidente; il presidente del Centro è anche presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto; b) di un rappresentante dell'Università degli studi di Firenze; c) di un membro onorario del Centro di studi per l'educazione fisica e l'attività sportiva di Firenze; d) dei direttore dell'Istituto; e) di tre insegnanti dell'Istituto, nominati dal Consiglio dei professori; f) dei dirigente tecnico dell'Istituto; g) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; h) di un rappresentante del CONI; i) del segretario amministrativo dell'Istituto cui sono attribuite anche le funzioni del segretario del Consiglio: j) di un rappresentante pro-tempore di ogni istituto, pubblico o privato, che con regolare convenzione si obblighi a versare all'Istituto un contributo annuo di almeno lire 500.000. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta alla nomina nel proprio seno, dei vice-presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-5

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