Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 26 mag 1963
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del presidente e di un vice-presidente; il presidente del Centro è anche presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;
b) di un rappresentante dell'Università degli studi di Firenze;
c) di un membro onorario del Centro di studi per l'educazione fisica e l'attività sportiva di Firenze;
d) dei direttore dell'Istituto;
e) di tre insegnanti dell'Istituto, nominati dal Consiglio dei professori;
f) dei dirigente tecnico dell'Istituto;
g) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
h) di un rappresentante del CONI;
i) del segretario amministrativo dell'Istituto cui sono attribuite anche le funzioni del segretario del Consiglio:
j) di un rappresentante pro-tempore di ogni istituto, pubblico o privato, che con regolare convenzione si obblighi a versare all'Istituto un contributo annuo di almeno lire 500.000.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e sono rieleggibili.
Il Consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta alla nomina nel proprio seno, dei vice-presidente.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-5