Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica FirenzeTitolo II

Art. 10

In vigore dal 26 mag 1963
Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che dell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento. Dura in carica un triennio e può essere rieletto. Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-10

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Art. 10 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo