Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo II
Art. 10
10 / 62In vigore dal 26 mag 1963
Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che dell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento.
Dura in carica un triennio e può essere rieletto.
Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-10