Statuto dell'istituto pareggiato educazione fisica Firenze›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 26 mag 1963
Il corso di studi dell'istituto superiore di educazione fisica è triennale.
L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.
Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
L'istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attesta ti specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-03-28;629#art-sdi-3