Parte PRIMA

Art. 42

Reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare

In vigore dal 19 dic 1961
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano al dipendente destituito a seguito di procedimento disciplinare, quando, in conseguenza della revisione del procedimento disciplinare medesimo, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-42

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