Parte PRIMA
Art. 42
Reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare
In vigore dal 19 dic 1961
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano al dipendente destituito a seguito di procedimento disciplinare, quando, in conseguenza della revisione del procedimento disciplinare medesimo, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-42