Parte PRIMA
Art. 38
Deliberazione della Commissione di disciplina
In vigore dal 19 dic 1961
Adozione dei provvedimenti La Commissione di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la sanzione da applicare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, al Ministro per l'interno.
Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto il dipendente da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che egli non ritiene di disporre in modo più favorevole al dipendente.
Il decreto deve essere comunicato al dipendente entro dieci giorni dalla sua data.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-38