Parte PRIMA

Art. 33

Destituzione

In vigore dal 19 dic 1961
La destituzione è inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente; c) per grave abuso di autorità o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici ed a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti; f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio; g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo