Parte PRIMA

Art. 35

Sospensione cautelare

In vigore dal 19 dic 1961
Il Ministro per l'interno può, per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare del dipendente dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Tale sospensione non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi. Il provvedimento comporta la temporanea privazione degli emolumenti. Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente sospeso cautelarmente può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-35

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