Parte PRIMA

Art. 30

Riduzione dello stipendio

In vigore dal 19 dic 1961
La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio può avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. La riduzione dello stipendio è inflitta: a) per grave negligenza in servizio; b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari; c) per inosservanza dei doveri d'ufficio; d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; f) per violazione del segreto d'ufficio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-30

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