Parte PRIMA

Art. 25

Cumulo di aspettativa

In vigore dal 19 dic 1961
Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall', quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall', quando tra essi non intercede un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può essere superiore, in ogni caso, a due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Ministro per l'interno può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo