Parte PRIMA
Art. 28
Sanzioni disciplinari - Organi competenti
In vigore dal 19 dic 1961
Le punizioni sono:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;
4) la revoca;
5) la destituzione.
Le sanzioni disciplinari sono inflitte, con decreto del Ministro per l'interno e, salvo che per la censura, previo motivato parere della Commissione di disciplina di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-28