Parte PRIMA
Art. 27
Organo competente alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26
In vigore dal 19 dic 1961
Organo competente alla adozione dei provvedimenti
di cui agli
I provvedimenti previsti dagli sono adottati con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-27