Parte PRIMA

Art. 27

Organo competente alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26

In vigore dal 19 dic 1961
Organo competente alla adozione dei provvedimenti di cui agli I provvedimenti previsti dagli sono adottati con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-27

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