Parte PRIMA

Art. 40

Riabilitazione

In vigore dal 19 dic 1961
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che, il dipendente abbia riportato nei due anni il giudizio complessivo di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dal dipendente dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro per l'interno sentita la Commissione consultiva e la Commissione di disciplina previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451;
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-40

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