Parte PRIMA

Art. 45

Tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo

In vigore dal 19 dic 1961
L'attribuzione dei coefficienti di stipendio ai dipendenti di ruolo iscritti nei quadri speciali previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è disposta con provvedimento del Ministro per l'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all' dello stesso decreto. A tali fini i dipendenti devono aver prestato, nel coefficiente in godimento, lodevole servizio continuativo per i periodi appresso indicati ed aver riportato, almeno nell'ultimo triennio, giudizi complessivi non inferiori a "distinto": TABELLA A Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera, direttiva statale Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 2 Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni 3 Dal coefficiente 325 al coefficiente 402 anni 10 Dal coefficiente 402 al coefficiente 500 anni 5 Dal coefficiente 500 al coefficiente 670 anni 6 TABELLA B Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera di concetto statale Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni 4 Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 3 Dal coefficiente 271 al coefficiente 325 anni 12 Dal coefficiente 325 al coefficiente 402 anni 6 Dal coefficiente 402 al coefficiente 500 anni 6 TABELLA C Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera esecutiva statale Dal coefficiente 157 al coefficiente 180 anni 2 Dal coefficiente 180 al coefficiente 202 anni 5 Dal coefficiente 202 al coefficiente 229 anni 12 Dal coefficiente 229 al coefficiente 271 anni 6 TABELLA D Personale dei quadri speciali equiparato a quello della carriera ausiliaria statale Dal coefficiente 142 al coefficiente 151 anni 1 Dal coefficiente 151 al coefficiente 159 anni 5 Dal coefficiente 159 al coefficiente 173 anni 10 Per il conferimento delle funzioni in relazione al coefficiente di stipendio, come sopra attribuito, si osservano le disposizioni contenute nell', commi sesto e settimo, della legge 29 aprile 1953, n. 430.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-45

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