Art. 49

Inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo

In vigore dal 25 ago 1971
Inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica del personale di ruolo L'inquadramento del personale di ruolo iscritto nei quadri speciali previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nelle tabelle di equiparazione economica stabilita dall', ha effetto dalla data di scadenza di cui al penultimo comma dell' di detto decreto. Nella prima attuazione del presente decreto, per la attribuzione del coefficiente superiore a quello in godimento si tiene conto dell'anzianità di gruppo e grado o categoria e classe riconosciuta ai dipendenti con i provvedimenti di approvazione dei quadri speciali e con i successivi provvedimenti adottati ai sensi della legge 1 marzo 1958, n. 142. Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti 402, 325, 229 e 173, previsti dal suddetto , rispettivamente, nelle tabelle A, B, C e D, è valutato per non oltre un terzo il periodo di servizio di ruolo continuativo prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle di equiparazione economica. In ogni caso, l'attribuzione dei coefficienti di stipendio indicati nel precedente comma non può aver luogo se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di conseguimento del coefficiente immediatamente inferiore. Il personale già dipendente delle amministrazioni municipali di Tripoli ed Asmara - i cui regolamenti organici prevedevano sviluppi di carriera meno favorevoli di quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1955, n. 802, per i dipendenti delle amministrazioni municipali coloniali delle quali non fu possibile reperire i rispettivi regolamenti organici o i cui regolamenti reperiti non furono riconosciuti autentici e validi - sarà inquadrato nel medesimo coefficiente spettante in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a tali ultimi dipendenti di pari anzianità e qualifica.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-49

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