Art. 52
Inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo nella Categoria superiore
In vigore dal 19 dic 1961
Inquadramento del personale di ruolo e
non di ruolo nella Categoria superiore
Nella prima attuazione del presente decreto, i dipendenti di ruolo e non di ruolo di IV categoria che abbiano espletato lodevolmente, almeno per un quinquennio alla data del 29 marzo 1956, le mansioni della categoria superiore, potranno essere inquadrati nel coefficiente iniziale di detta categoria, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto.
A tali fini, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, apposita istanza al Ministero dell'interno nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
Nei confronti del personale di ruolo che fruisce del beneficio previsto dal primo comma del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-52