Art. 56
In vigore dal 19 dic 1961
I nuovi trattamenti spettanti in conseguenza delle disposizioni di cui agli non danno luogo alla corresponsione di competenze arretrate per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 21 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-56