Art. 53
Norme transitorie per il Collocamento a riposo
In vigore dal 19 dic 1961
I dipendenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano superato i 65 anni di età o la raggiungeranno entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto 40 anni di servizio effettivo, possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e semprechè non superino i 70 anni di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-53