Parte PRIMA

Art. 12

Congedo straordinario per richiamo alle armi

In vigore dal 19 dic 1961
Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, e considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-12

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