Parte PRIMA

Art. 15

Congedo straordinario per gravidanza o puerperio

In vigore dal 19 dic 1961
Alla dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità. Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-15

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