Parte PRIMA

Art. 18

Impossibilità di compilazione del rapporto informativo

In vigore dal 19 dic 1961
Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è espresso dal Ministro per l'interno, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-18

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