Parte PRIMA

Art. 16

Rapporto informativo e giudizio complessivo

In vigore dal 19 dic 1961
Per ogni dipendente deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente". Il giudizio complessivo deve essere motivato. Al dipendente al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-16

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