Parte PRIMA
Art. 19
Comunicazione del giudizio complessivo
In vigore dal 19 dic 1961
Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo al dipendente che vi appone la data di comunicazione e la firma.
Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-19