Parte PRIMA

Art. 19

Comunicazione del giudizio complessivo

In vigore dal 19 dic 1961
Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo al dipendente che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-19

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