Parte PRIMA

Art. 11

Congedo straordinario

In vigore dal 19 dic 1961
Al dipendente, oltre al congedo straordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari. Il congedo straordinario compete di diritto quando il dipendente debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio, il dipendente ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario. In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Il congedo straordinario e concesso con decreto del Ministro per l'interno, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-11

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