Parte PRIMA
Art. 6
Dovere verso il superiore
In vigore dal 19 dic 1961
Il dipendente deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, il dipendente rilevi difficoltà ed inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione ed istanza del dipendente.
Tuttavia il dipendente ha il diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al Ministro per l'interno, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.
Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-6