Parte PRIMA

Art. 10

Congedo ordinario

In vigore dal 19 dic 1961
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese. Il dipendente non può rinunciare al congedo. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato ed interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-10

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