Art. 1
Norme applicabili al personale iscritto nei quadri speciali
In vigore dal 19 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 30 novembre 1954, n. 1451, concernente l'esodo volontario e la sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa;
Vista la legge 1 marzo 1958, n. 142, contenente norme per il conglobamento totale del trattamento economico al personale già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri speciali, ai sensi dell' del citato decreto 30 novembre 1954, n. 1451;
Vista la legge 18 maggio 1959, n. 342, che estende a talune categorie di personale del municipio di Mogadiscio le norme previste dal ripetuto decreto 30 novembre 1954, n. 1451;
Visto l' della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, contenente delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per disciplinare lo stato giuridico del personale suddetto;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Norme applicabili al personale iscritto nei quadri speciali
Lo stato giuridico del personale iscritto nei quadri speciali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per quanto non previsto dal predetto decreto e dalle norme ivi richiamate, è disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-1