Parte PRIMA

Art. 3

Comportamento in servizio

In vigore dal 19 dic 1961
Il dipendente deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene. Il dipendente deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere. Nei rapporti con i superiori e con i colleghi, il dipendente deve ispirarsi al principio di un'assidua, e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio. Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione. Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'ufficio, il dipendente deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico. Fuori dell'ufficio, il dipendente deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo