Parte PRIMA
Art. 43
Dimissioni
In vigore dal 19 dic 1961
Il dipendente può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.
Il dipendente che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere della Commissione consultiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente.
Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia, avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.
Se, al momento in cui il dipendente non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni e, in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate.
In caso di dimissioni volontarie il trattamento di quiescenza e previdenza è disciplinato dalle disposizioni in vigore per il personale iscritto alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, amministrate dal Ministero del tesoro, e all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-43