Parte PRIMA
Art. 41
Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione
In vigore dal 19 dic 1961
Il dipendente destituito di diritto a seguito di condanna penale e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 556, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, dalla data della sentenza di assoluzione, con la posizione giuridica ed economica che aveva all'atto della destituzione.
All'impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo, è altresì utile a tutti gli effetti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-41