Parte PRIMA
Art. 37
Esame degli atti da parte dell'incolpato
In vigore dal 19 dic 1961
Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato di prendere visione degli atti relativi al procedimento disciplinare.
Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di estrarre copia degli atti predetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-37