Parte PRIMA

Art. 37

Esame degli atti da parte dell'incolpato

In vigore dal 19 dic 1961
Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato di prendere visione degli atti relativi al procedimento disciplinare. Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di estrarre copia degli atti predetti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-37

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