Art. 42 · Reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare
Parte PRIMA

Art. 42

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Reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare

In vigore dal 19 dic 1961
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano al dipendente destituito a seguito di procedimento disciplinare, quando, in conseguenza della revisione del procedimento disciplinare medesimo, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-42