Parte PRIMA
Art. 42
50 / 56Reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare
In vigore dal 19 dic 1961
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano al dipendente destituito a seguito di procedimento disciplinare, quando, in conseguenza della revisione del procedimento disciplinare medesimo, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.
Il comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-42