Art. 29

In vigore dal 8 ott 1961
Il segreto d'ufficio sulle notizie raccolte in occasione dei presenti censimenti è tutelato dall' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1939, n. 2238, con le modifiche di cui all', primo comma, della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-29

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