Art. 30

In vigore dal 8 ott 1961
Ai Comuni nei quali le operazioni di censimento si siano svolte con particolare regolarità, tempestività e precisione possono essere rilasciati diplomi d'onore, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Istituto centrale di statistica. A tutti coloro che si siano distinti in attività e zelo ai fini della buona riuscita dei censimenti può essere rilasciato dall'Istituto centrale di statistica un diploma di benemerenza.
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