Art. 26
In vigore dal 8 ott 1961
Entro il 31 dicembre 1961, i Comuni devono effettuare la revisione dell'anagrafe della popolazione residente, servendosi, dell'esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza da essi trattenuti.
Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-26