Art. 26

In vigore dal 8 ott 1961
Entro il 31 dicembre 1961, i Comuni devono effettuare la revisione dell'anagrafe della popolazione residente, servendosi, dell'esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza da essi trattenuti. Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-26

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