Art. 28
In vigore dal 8 ott 1961
Qualora nel corso della revisione di cui ai precedenti risultassero unità sfuggite al censimento, l'Ufficio comunale di censimento deve provvedere immediatamente a rilevare le famiglie e le convivenze non censite, nonché in seguito a segnalazione della Camera di commercio, industria e agricoltura tramite l'Ufficio provinciale di censimento, le unità economiche non censite.
I modelli di rilevazione compilati per le unità in questione devono essere immediatamente trasmessi all'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-28