Art. 25

In vigore dal 8 ott 1961
Entro il 15 dicembre 1961, gli Uffici comunali di censimento provvedono a spedire il materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica tramite i rispettivi Uffici provinciali di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-25

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